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Cassa Forense – Guida ai Contributi per Avvocati

Tutto quello che devi sapere sulla previdenza obbligatoria per la professione forense

Cos’è Cassa Forense e a chi si rivolge

Se sei un avvocato iscritto all’Albo, la tua cassa previdenziale di riferimento è la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense (Cassa Forense). Fondata con la Legge 576/1980 e riformata con la Legge 247/2012, raccoglie i contributi versati durante la carriera e, al momento del pensionamento, eroga la pensione. Offre inoltre prestazioni assistenziali: indennità di maternità, sussidi per malattia e infortunio, borse di studio e interventi a sostegno della professione.

L’iscrizione è obbligatoria e automatica per tutti gli avvocati iscritti agli Albi professionali forensi. A differenza di altre casse, non serve inviare una domanda: la Giunta Esecutiva delibera l’iscrizione d’ufficio non appena riceve comunicazione dal Consiglio dell’Ordine. L’iscrizione decorre dal 1° gennaio dell’anno di iscrizione all’Albo.

Anche i praticanti possono iscriversi: l’iscrizione è facoltativa per i praticanti avvocati iscritti nel Registro dei Praticanti. Può essere richiesta anche per anni precedenti di pratica (massimo 6 anni), con possibilità di rateizzare il pagamento. Novità dal 2025: è entrato in vigore il Regolamento Unico della Previdenza Forense (delibera del Comitato dei Delegati del 23 maggio 2024, approvata con Ministeriale del 27 settembre 2024), che introduce il metodo contributivo e modifica significativamente aliquote, minimi e agevolazioni.

I contributi: quanto si paga e perché

Il sistema contributivo di Cassa Forense prevede quattro voci: tre obbligatorie e una facoltativa.

Il contributo soggettivo di base

È il contributo principale, quello che alimenta la futura pensione. Si calcola in autoliquidazione sul reddito netto professionale dichiarato nel Modello 5. L’aliquota è progressiva nel triennio di avvio della riforma:

Anno di riferimento redditi Aliquota Modello 5
Redditi 2024 15% Mod. 5/2025
Redditi 2025 16% Mod. 5/2026
Redditi 2026 17% Mod. 5/2027
Redditi 2027 e seguenti 18% Mod. 5/2028+

L’aliquota si applica fino al tetto reddituale di €130.000 (anno 2025). Sulla parte di reddito eccedente il tetto si versa un ulteriore 3% a titolo di contributo di solidarietà (non concorre al calcolo della pensione).

Il contributo minimo soggettivo è di €2.750,00 (anno 2025), dovuto anche in assenza di reddito. I pensionati di vecchiaia che proseguono l’attività non sono tenuti al minimo soggettivo e versano in autoliquidazione al 12%.

Il contributo soggettivo è interamente deducibile ai fini IRPEF.

Il contributo integrativo

Si calcola applicando il 4% sul volume d’affari IVA derivante dall’attività professionale. Come per le altre casse, questo contributo si addebita in fattura al cliente (rivalsa del 4%). Il minimo annuo è di €350,00 (anno 2025).

Il contributo di maternità

Quota fissa uguale per tutti gli iscritti, determinata annualmente dal CdA in relazione alla spesa sostenuta l’anno precedente. Per il 2024 è stato di €96,76. Si versa in unica soluzione insieme alla 4ª rata dei contributi minimi (scadenza 30 settembre).

Il contributo soggettivo modulare volontario

Chi vuole incrementare la propria pensione futura può versare un contributo aggiuntivo volontario, con aliquota compresa tra l’1% e il 20% del reddito netto professionale (entro il tetto reddituale). La scelta si esprime nel Modello 5 e può essere modificata in corso d’anno. Il versamento avviene in unica soluzione entro il 31 dicembre, esclusivamente tramite PagoPA. Non è ammesso il pagamento tardivo.

Riepilogo contributi (anno 2025)

Contributo Aliquota / Importo Minimo annuo Deducibile
Soggettivo 16% del reddito netto (max €130.000) + 3% oltre €2.750,00
Integrativo 4% del volume d’affari IVA €350,00 No
Maternità Fisso annuale (CdA) €96,76 (2024)
Modulare volontario 1% – 20% del reddito netto
Totale minimo annuo obbligatorio: €2.750 (soggettivo) + €350 (integrativo) + maternità ≈ €3.197

Agevolazioni per i giovani avvocati

La riforma 2025 ha introdotto un’agevolazione significativa per i giovani professionisti che si iscrivono alla Cassa prima del compimento del 35° anno di età.

Riduzione 50% dei minimi per i primi 6 anni

Contributo Misura intera Misura ridotta (50%)
Minimo soggettivo €2.750,00 €1.375,00
Minimo integrativo €350,00 €175,00
Totale ridotto €1.550,00 + maternità

L’anno con contribuzione agevolata è riconosciuto per intero ai fini del diritto alle prestazioni. Ai fini della misura della pensione, entro 12 anni dalla prima iscrizione è data facoltà di integrare la metà mancante del contributo minimo soggettivo (con interessi dell’1,5% annuo dal secondo anno).

Importante: la riduzione riguarda solo i minimi. L’aliquota percentuale sul reddito effettivo (16% nel 2025) resta dovuta per intero. Se il contributo calcolato supera il minimo ridotto, si paga comunque l’importo più alto.

Esonero temporaneo dal contributo minimo soggettivo

In casi particolari, è possibile ottenere l’esonero totale dal pagamento del contributo minimo soggettivo per un anno:

  • Maternità: nell’anno del parto o entro i primi 2 anni di vita del bambino (fino a 3 eventi, con almeno 3 anni di iscrizione continuativa)
  • Malattia grave: che riduca grandemente la possibilità di lavoro
  • Assistenza a congiunti: non autosufficienti per malattia

Domanda telematica entro il 30 settembre. Restano comunque dovuti il minimo integrativo, la maternità e i contributi in autoliquidazione sull’effettivo reddito.


Quando si paga: il calendario delle scadenze

Il sistema di Cassa Forense prevede due flussi distinti: i contributi minimi (in acconto, in 4 rate durante l’anno) e i contributi in autoliquidazione (calcolati dal Modello 5, in 2 rate dopo la dichiarazione).

Rate dei contributi minimi

Rata Scadenza Cosa si paga
1ª rata 28 febbraio 1/4 soggettivo + 1/4 integrativo
2ª rata 30 aprile 1/4 soggettivo + 1/4 integrativo
3ª rata 30 giugno 1/4 soggettivo + 1/4 integrativo
4ª rata 30 settembre 1/4 soggettivo + 1/4 integrativo + maternità

È possibile versare tutte le rate in un’unica soluzione alla scadenza del 30 settembre.

Modello 5 e contributi in autoliquidazione

Adempimento Scadenza Note
Invio telematico Modello 5 30 settembre Obbligatorio anche se reddito = 0
1ª rata autoliquidazione (50%) 30 settembre Acconto eccedenze soggettivo + integrativo
2ª rata autoliquidazione (50%) 31 dicembre Saldo eccedenze soggettivo + integrativo
Contributo modulare volontario 31 dicembre Rata unica (solo PagoPA)
8 giorni di tolleranza: per i contributi in autoliquidazione (rate del 30 settembre e 31 dicembre), sono previsti 8 giorni di tolleranza entro i quali non vengono applicate sanzioni. Attenzione: i contributi in autoliquidazione del Modello 5 non sono rateizzabili. Si pagano esclusivamente nelle due rate previste (30 settembre e 31 dicembre). In caso di ritardo, occorre ricorrere alla regolarizzazione spontanea.

Il Modello 5: dichiarazione annuale obbligatoria

Il Modello 5 è la comunicazione obbligatoria dei redditi professionali, da inviare entro il 30 settembre di ogni anno esclusivamente in modalità telematica, dall’area riservata sul sito di Cassa Forense.

Cambio di scadenza dal 2025: fino al 2024 il termine per l’invio del Modello 5 e per il versamento della 1ª rata in autoliquidazione era il 31 luglio. Con il nuovo Regolamento Unico (in vigore dal 1° gennaio 2025) entrambe le scadenze sono state spostate al 30 settembre.

Cosa dichiarare

  • Reddito netto professionale IRPEF dell’anno precedente
  • Volume d’affari IVA, detratto l’importo del contributo integrativo del 4% già assoggettato ad IVA
  • Eventuale scelta del contributo modulare volontario (aliquota dall’1% al 20%)

Chi deve inviare il Modello 5

Tutti gli avvocati iscritti all’Albo (anche per frazione di anno), i praticanti iscritti alla Cassa, i cancellati nell’anno successivo alla cancellazione, i pensionati di vecchiaia e anzianità ancora iscritti agli Albi, e gli eredi degli iscritti deceduti.

Omissione grave: se il Modello 5 non viene inviato, oltre alla sanzione pecuniaria, Cassa Forense segnala l’inadempimento al Consiglio dell’Ordine (COA), che avvia il procedimento di sospensione amministrativa dall’esercizio della professione a tempo indeterminato, fino alla regolarizzazione.

Sanzioni

Il sistema sanzionatorio di Cassa Forense distingue tra sanzioni dichiarative (legate al Modello 5) e sanzioni contributive (legate ai pagamenti).

Sanzioni dichiarative (Modello 5)

Situazione Sanzione
Invio entro 30 giorni dalla scadenza €88,00
Invio dal 31° giorno al 31 dicembre dello stesso anno €178,00
Invio oltre il 31 dicembre €269,00
Omesso invio €446,00 + segnalazione COA per sospensione

Casi particolari: nessuna sanzione per i praticanti iscritti e per gli avvocati al 1° o 2° anno di iscrizione all’Albo. Se reddito e volume d’affari sono pari a zero: sanzione ridotta a €88,00.

Sanzioni contributive

Ritardato versamento

Ritardo Sanzione
Entro 8 giorni dalla scadenza Nessuna sanzione
Da 9 a 60 giorni 4% + interessi
Da 61 a 150 giorni 6% + interessi
Oltre 150 giorni 10% + interessi

Omesso versamento

Tipo di omissione Sanzione
Omissione totale 24% + interessi
Omissione parziale (pagato almeno il 20%) 12% + interessi

In tutti i casi è prevista una sanzione minima di €30,00.


Regolarizzazione spontanea (art. 94)

Chi si accorge di un’irregolarità dichiarativa o contributiva può regolarizzare la propria posizione prima che Cassa Forense contesti formalmente l’irregolarità, beneficiando di una riduzione del 60% delle sanzioni.

Come funziona

Parametro Dettaglio
Riduzione sanzioni 60% (si paga solo il 40% delle sanzioni ordinarie)
Domanda Telematica: Accessi Riservati > Istanze on line > Regolarizzazione spontanea art. 94
Pagamento in unica soluzione Entro 120 giorni dalla comunicazione delle somme dovute
Pagamento rateale Domanda entro 60 giorni dalla comunicazione + anticipo del 20%
Soglia per rateazione Debito complessivo > €1.000,00
Seconda rateazione: è possibile avvalersi di una seconda rateazione con sanzioni ridotte, purché si sia in regola con i versamenti della prima.

Accertamento per adesione (art. 93)

Se invece è Cassa Forense ad avviare l’accertamento, il professionista ha 30 giorni per formulare osservazioni. In sede di adesione, la riduzione delle sanzioni è di un terzo (si paga il 67%). Anche in questo caso è possibile la rateazione con anticipo del 20%.

Camera di Conciliazione

Per sanzioni di importo superiore a €300,00, dopo che l’accertamento è divenuto definitivo, è possibile presentare domanda alla Camera di Conciliazione per chiedere l’annullamento o la riduzione delle sanzioni, motivando le ragioni dell’inadempimento.


Modalità di pagamento

Cassa Forense mette a disposizione due modalità di pagamento principali. Gli avvisi si generano dall’area riservata del sito.

1. PagoPA

Modalità principale per tutti i versamenti. Si può pagare online (home banking, carta di credito, PayPal, MyBank, CBILL) oppure presso banche, poste, tabaccherie. È disponibile anche la Forense Card (senza commissioni, valida solo per PagoPA).

2. Modello F24

Utilizzabile per tutti i contributi (anche in compensazione con crediti erariali). La compilazione avviene tramite F24Web telematico sui servizi dell’Agenzia delle Entrate.

Campo F24 Valore
Codice Ente 0013
E100 Contributo soggettivo minimo
E101 Contributo di maternità
E102 Contributo soggettivo autoliquidazione (Mod. 5)
E103 Contributo integrativo autoliquidazione (Mod. 5)
E107 Contributo minimo integrativo
Compensazione: è possibile compensare i contributi con crediti erariali e con crediti da patrocinio a spese dello Stato (previa procedura sulla Piattaforma Crediti Commerciali del MEF, nelle finestre 1/3–30/4 e 1/9–31/10). Il contributo modulare volontario non è compensabile.

Un esempio pratico

Vediamo i conti per un avvocato al 3° anno di iscrizione, iscritto prima dei 35 anni (agevolazione 50% sui minimi), con reddito netto professionale di €35.000 e volume d’affari di €42.000 (redditi 2025).

Voce Calcolo Importo
Soggettivo (16% di €35.000) 16% × 35.000 €5.600,00
Minimo soggettivo (ridotto 50%) €1.375,00
Soggettivo dovuto il maggiore tra i due €5.600,00
Integrativo (4% di €42.000) 4% × 42.000 €1.680,00
Minimo integrativo (ridotto 50%) €175,00
Integrativo dovuto il maggiore tra i due €1.680,00
Maternità fisso €96,76
TOTALE ANNUO €7.376,76

Come si paga durante l’anno

Scadenza Cosa si paga Importo
28 febbraio 1ª rata minimi: 1/4 sogg. + 1/4 integr. €387,50
30 aprile 2ª rata minimi: 1/4 sogg. + 1/4 integr. €387,50
30 giugno 3ª rata minimi: 1/4 sogg. + 1/4 integr. €387,50
30 settembre 4ª rata minimi + maternità + 50% autoliquidazione €3.334,26
31 dicembre 50% autoliquidazione (saldo) €2.849,50
E se il reddito fosse molto basso? Supponiamo reddito €5.000 e volume d’affari €6.100: il soggettivo calcolato sarebbe €800, inferiore al minimo ridotto di €1.375. L’integrativo calcolato sarebbe €244, superiore al minimo di €175. Totale: €1.375 + €244 + €96,76 = €1.715,76.

Contatti utili

Sito web www.cassaforense.it
Area Riservata Accesso con codice meccanografico + PIN
CF News www.cfnews.it (notiziario ufficiale)
Sede Via Ennio Quirino Visconti 8, 00193 Roma
PEC istituzionale@cert.cassaforense.it
Documento informativo aggiornato a febbraio 2026. Dati tratti dal Vademecum ufficiale (gennaio 2025) e dal sito www.cassaforense.it.
Per informazioni ufficiali e aggiornate, consultare sempre l’area riservata di Cassa Forense.

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